DIRITTI DI COPIA – CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 9 MAGGIO 2025

16 Maggio 2025Categorie: News2025Ttags:

Pubblichiamo la recentissima circolare del Ministero della Giustizia che fornisce indicazioni agli uffici giudiziari sulle modalità attraverso cui possono essere rilasciate le copie e sull’applicazione dei relativi diritti.

La circolare, rispondendo ai quesiti prospettati da alcuni uffici giudiziari, dispone quanto segue:

  1. in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del cinquanta per cento, ai sensi dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009;
  2. nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell’art.269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro stabilito nella tabella di cui all’allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;
  3. l’art.269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale;
  4. in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all’art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all’allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse;
  5. la scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l’ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell’utenza;
  6. nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia previsti nella tabella di cui all’allegato n. 8 del d.P.R. 115/2002 (v. art.269, 1 comma, e art.269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002) sono ridotti alla metà, ai sensi dell’art.271 del d.P.R. cit.; in caso di richiesta di rilascio di copia cartacea di atti e documenti (artt. 267 e 268 del d.P.R. 115/2002), il costo della copia è fissato negli importi dimezzati di cui alle tabelle contenute negli allegati 6 e 7 del medesimo testo unico, a cui deve essere applicato l’aumento del 50%, in virtù del combinato disposto dell’art.271 del d.P.R. 115/2002 e dell’art.4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009.

 

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