GOOD MORNING PYONGYANG
Documento del 30 settembre 2017 sull’approvazione delle modifiche al codice anti mafia
E’ una singolare combinazione che il Ministro Orlando abbia potuto manifestare la sua esultanza per l’approvazione delle modifiche fortemente volute al codice anti mafia proprio mentre si trovava in Cina, Paese nel quale il rispetto delle garanzie fondamentali non costituisce esattamente il fiore all’occhiello del sistema penale.
Della inoculazione di nuove ipotesi nel palinsesto dei reati che autorizzano l’intervento specialpreventivo si è già detto molto, ed in termini anche fortemente critici, sino dal momento della presentazione del d.l. di modifica della normativa anche da autorevoli fonti potenzialmente interessate al supposto rafforzamento degli istituti di contrasto ai delitti contro la Pubblica Amministrazione: non è, quindi, necessario ripercorrere, parafrasandole, considerazioni già spese e pienamente condivisibili.
La Camera Penale di Milano, peraltro, non può rimanere silente di fronte alla ulteriore riprova di una normazione che insegue le aspettative della “pancia” dell’elettorato, producendo sistematici esempi di diritto penale del nemico, se non altro quello del momento: sia esso un corrotto ovvero uno stalker che altro non è che un prodromo del femminicida.
Fatta la necessaria premessa che permane incomprensibile dal punto di vista logico-sistematico l’inserimento nella disciplina – quali destinatari – degli indagati per atti persecutori, reato la cui indole prescinde da qualsiasi finalità di natura patrimoniale che giustifichi provvedimenti ablativi, anche la assimilazione di fatto nel trattamento tra crimini contro l’apparato organizzativo dello Stato e consorterie criminali qualificate non convince e, soprattutto, apre a scenari preoccupanti sotto il profilo della iper rubricazione strumentale se non della creazione de facto di fattispecie non codificate di associazione a delinquere.
Induce questa ultima conclusione il richiamo contenuto nella legge, quale presupposto della iniziativa precauzionale, a forme di criminalità organizzata volte alla commissione di reati contro la P.A. (di cui, peraltro, in linea con la ratio delle misure di prevenzione, non sia stata definitivamente accertata la sussistenza e/o la partecipazione dell’indagato): con ciò esprimendo implicitamente una maggiore pericolosità attribuita a simili aggregati delinquenziali per la omologazione indotta dalla topografia normativa a quelli di stampo mafioso e, di conserva, l’esigenza di un successivo trattamento inasprito perlomeno fruendo della forbice sanzionatoria vigente.
La micidiale sinergia con le nuove regole sulla prescrizione comporterà, altresì, come rischio quello di processi di interminabile durata con imputati, presuntivamente non colpevoli, colpiti da misure impattanti ad ampio spettro sul patrimonio e con ciò privati, unitamente al nucleo famigliare, dei mezzi di sostentamento.
Se, da un lato, è vero che il sistema delle misure di prevenzione in generale ha retto allo scrutinio di costituzionalità, è altrettanto vero che, alla stregua della sua attuata estensione, non può sottrarsi ad una critica rinnovata e ferma per il suo fondamento sulla cultura della intolleranza e del sospetto più coerente con un regime totalitario di stampo nordcoreano che con quella di uno Stato di diritto, senza dimenticare l’insegnamento di Tacito: plurimae leges, corruptissima res publica che suggerisce un contrasto ai reati contro la P.A. perseguito, piuttosto, con una massiccia deburocratizzazione.
Milano 30 settembre 2017
Il Consiglio direttivo
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