Lettera aperta al Corriere

24 Settembre 2018Categorie: Archivio

Lettera del Consiglio Direttivo del 15.2.2018 al Corriere della Sera

 LETTERA APERTA AL CORRIERE DELLA SERA

 In un tempo in cui sembra essere tornato prepotentemente alla ribalta il tema della violenza sulle donne, con gravissimi fatti di sangue e di molestie, è stato consegnato alle cronache – come modello negativo – anche il controesame cui i difensori dei carabinieri indagati per violenza sessuale a Firenze hanno sottoposto le due studentesse americane presunte vittime: di tutto ciò ha dato conto il Corriere nel numero del 14 febbraio e, a seguire, in quello del giorno 15 con un intervento del Consigliere Fabio Roia il quale da un lato stigmatizza la durezza della linea di intervento dei difensori, dall’altro elogia la sensibilità del giudice nel porvi un argine, così salvaguardando la salute emozionale delle persone esaminate.

Osserva Fabio Roia, giudice attualmente in funzione presso il Tribunale di Milano, che a mente della Convenzione di Istanbul deve evitarsi ogni forma di vittimizzazione secondaria cioè a dire la sottoposizione a nuovi traumi, durante un processo, a chi abbia già subito un’offesa.

Rileva ancora l’autore dell’articolo che le aule di giustizia non possono trasformarsi in un terreno di scontro simili ad arene. Tutto condivisibile in linea di principio ma…c’è un ma.

Non noi che scriviamo, probabilmente neppure i redattori dei diversi pezzi usciti sull’argomento, certamente non i lettori, disponiamo degli atti integrali del processo la cui conoscenza sarebbe illuminante per comprendere al meglio le opzioni difensive delle persone sottoposte a processo: è, infatti, solo dal complesso delle evidenze raccolte che può ricavarsi il livello di attendibilità di un’accusa che si fonda esclusivamente sulla parola di chi è solo presuntivamente persona offesa e deve dimostrare positivamente le proprie ragioni a fronte della presunzione (questa di rango costituzionale) di non colpevolezza  dell’accusato al quale è costituzionalmente riconosciuto il diritto di difendersi.

Non stiamo aprioristicamente dalla parte di nessuno, tuttavia, censurare il comportamento dei difensori degli imputati, cui incombe il dovere di far emergere – laddove possibile – l’infondatezza dell’accusa e denigrare apertamente il diritto di difesa sembra quantomeno prematuro e fuorviante. Così come appare un fuor d’opera ipotizzare interventi formativi strutturali, su avvocati e magistrati, volti a creare fattispecie deontologiche di violenza giudiziaria, sanzionabili disciplinarmente, dettati in via esclusiva dalla tutela delle vittime, come se il nostro sistema non prevedesse già un codice deontologico da rispettare, quantomeno per gli avvocati, e come se le regole del processo non assolvessero da sole al compito di contemperare i diversi interessi contrapposti.

Dopo quasi trent’anni di codice di procedura penale tendenzialmente accusatorio non ci siamo ancora integrati culturalmente nel suo spirito, abituati all’idea che la prova si formi nel contraddittorio delle parti e che – quindi – il cuore di un’attività difensiva risieda nel controesame dei testi di accusa e nella capacità di condurlo nelle due modalità tipiche: costruttiva ma anche distruttiva, volte a rappresentare, se non il mendacio, la scarsa attendibilità dell’accusatore.

Almeno sotto questo profilo qualcosa da imparare dagli americani lo abbiamo: nel loro sistema la cross examination è un istituto processuale rispetto al quale la competenza è stata affinata da epoca risalente come potrebbe dimostrare l’interessante lettura dei verbali di “Illinois vs. Duff Armstrong” del 1858, processo di omicidio terminato con un’assoluzione nel quale l’Avv. Abramo Lincoln (sì, proprio quel Lincoln) si esibì in un magistrale controesame distruttivo del teste di accusa.  

Pragmaticamente, si era scelto solo di provare a dimostrare che il testimone non poteva essere creduto a prescindere dalla prova provata di una falsità del narrato: concetti solo apparentemente simili.

Nessuno si stupì in quel caso, neppure i giurati che pronunciarono un verdetto di non colpevolezza e, forse, non ci dobbiamo stupire o – peggio – indignare nemmeno noi, men che mai qualora la conoscenza dei fatti e degli atti sia parziale, se gli avvocati fanno il loro dovere impiegando gli strumenti che il codice offre.

 

Milano 15 febbraio 2018   

                                                    

Il Consiglio Direttivo

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