DIRITTO ALL’ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI: LE SEZIONI UNITE HANNO SOLO SCHERZATO….
Due recenti decisioni della Corte di Cassazione ci fanno dubitare della serietà della nota pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno nel 2014 preso posizione sulla natura del diritto di astensione: si era allora fermamente ribadito che la partecipazione all’astensione degli avvocati costituisce per il difensore l’esercizio di un diritto, più che un “legittimo impedimento”, e che – pertanto – esso, una volta esercitato nei limiti del codice di autoregolamentazione, non è in alcun modo comprimibile.
Così come avevamo auspicato in un documento di poco precedente a tale decisione.
Senonché, come spesso accade, poco dopo aver sottolineato l’esistenza e l’ampiezza di un diritto, la Suprema Corte torna sui propri passi; e lo fa, anche qui senza troppa originalità, agendo in termini elusivi sul piano della sanzione processuale, ovvero sul sistema delle nullità.
La decisione della VI sezione dell’11 febbraio 2015 n. 8943, infatti, dopo avere correttamente affermato che la nullità derivante dalla violazione del diritto abbia regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., reputa che tale nullità, ove non immediatamente eccepita (subito dopo la lettura dell’ordinanza di mancato accoglimento della richiesta di rinvio) e comunque ove seguita dall’esercizio del diritto al quale la nullità è preordinata, venga ai sensi degli artt. 182 e 183 c.p.p. sanata (“… il che si verifica quando il difensore rimanga in udienza, partecipandovi con l’esercizio delle facoltà connesse ai relativi incombenti”).
La seconda pronuncia (Cass sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 15646) afferma viceversa che la violazione del diritto al rinvio dell’udienza a seguito di dichiarazione di astensione non comporti la sanzione della nullità; dalla scelta del difensore di esercitare la propria attività difensiva, discutendo la causa ed assumento le proprie conclusioni, “discende che nessun pregiudizio al diritto dell’imputato di godere della difesa tecnica da parte del proprio difensore si è, nel caso di specie, verificato, sicché nessuna nullità della sentenza si è determinata”.
Non possiamo non domandarci se questa non sia la conseguenza inevitabile della decisione delle Sezioni Unite o se piuttosto si tratti di una interpretazione elusiva del suo significato profondo. Nel decidere che l’esercizio della facoltà di astensione rientra nell’ambito del diritto costituzionalmente garantito e non del semplice legittimo impedimento, la Corte ha aperto la strada alla interpretazione secondo cui la violazione di tale diritto comporta non tanto una lesione del diritto di difesa, ma piuttosto del diritto individuale all’astensione del singolo professionista.
In questo modo, quello che appariva una conquista è stato in realtà un risultato effimero se non controproducente.
Non possiamo che augurarci che un chiarimento ulteriore da parte dei giudici supremi eviti risultati paradossali sul piano della tutela del diritto di astensione.
Milano, 24 aprile 2015
Il Consiglio Direttivo
Allegati e link
- [DOWNLOAD] Nota del Consiglio Direttivo – DIRITTO ALL'ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI
- [DOWNLOAD] Cass. VI 11.2.15 n. 8943
- [DOWNLOAD] Cass. VI 17.2.15 n. 15646




