E NOI PARLIAMO DI SEPARAZIONE DELLE CARRIERE…
… mentre la sezione disciplinare del CSM dispone la duplice sanzione cautelare del trasferimento e del cambiamento di funzione per il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, inviandolo ad altra sede ad esercitare funzioni giudicanti.
Si afferma nell’ordinanza depositata il 10 febbraio 2015 che “deve … escludersi che l’incolpato possa continuare a svolgere le funzioni requirenti’… essendosi determinato “oltre che un attuale pregiudizio al buon andamento della funzione della giustizia nella sede attualmente ricoperta dal magistrato, anche una incisione del necessario coefficiente fiduciario che deve presiedere, in generale, all’esercizio della funzione requirente, nei rapporti con i colleghi, con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo”. E il “necessario coefficiente fiduciario” non è invece indispensabile per esercitare la funzione giudicante? Oppure, tanta è la indifferenza al principio della terzietà del giudice che chiunque, seppure al momento incolpato di fatti ritenuti – a torto o a ragione – pregiudizievoli per il “buon andamento della funzione della giustizia”, può ugualmente esercitarla? Se l’”affermata” esistenza di un “rapporto privilegiato” con un avvocato è di entità e sintomaticità tale da rendere necessaria la misura cautelare del trasferimento e dell’ incompatibilità con le funzioni di requirente, non è comprensibile la ragione per cui tale asserita condotta non venga in rilievo rispetto al delicatissimo compito di chi giudica.
Il giudice deve essere ed apparire, per dettato costituzionale, terzo ed imparziale.
Per converso, il Pubblico Ministero nell’ottica del processo accusatorio, avrebbe dovuto rivestire un ruolo di parità con la difesa, obiettivo che ancor oggi è una chimera vanamente inseguita.
La decisione del CSM contribuisce, ancora una volta a “confondere” i ruoli agli occhi del cittadino. Se a causa dei “rapporti privilegiati” con una parte processuale – non consentiti secondo il CSM ad un pubblico ministero – la conseguenza deve essere quella di non poter al momento svolgere le funzioni di requirente, ci si domanda se il provvedimento sarebbe apparso più coerente rispetto all’esercizio della giurisdizione se si fosse limitato al trasferimento in attesa di una valutazione più approfondita dei fatti.
La destinazione alle funzioni di giudice, qualunque sarà la collocazione, che sembra avere il sapore di una “punizione”, cozza con i principi del giusto processo e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il nodo è sempre quello: la necessità, evidente più che mai, di risolvere il problema delle separazione delle carriere, ed evitare la proliferazione di “storture” del sistema che i cittadini patiscono ormai da tempo.
Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi, con la sempre più forte sensazione che la polvere buttata sotto il tappeto sia troppa e che stia aumentando il rischio che essa finisca per inquinare l’aria delle aule di giustizia.
Milano, 12 febbraio 2015
Il Consiglio Direttivo
Allegati e link
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