PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI PENALI E PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DEI SOGGETTI MINORENNI E DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Nei procedimenti penali davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano allo scopo di applicare i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e di agevolare la liquidazione in tempi ragionevoli dei compensi professionali per i difensori d’ufficio dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il Presidente della Camera Penale di Milano ed il Presidente della Camera Minorile di Milano, convenendo sulla utilità di uniformarsi a criteri standardizzati e individuare alcune linee guida al fine di migliorare l’organizzazione delle udienze penali, la razionalizzandone l’organizzazione e diminuendo nei limiti del possibile i tempi di attesa per i legali, le parti, i testimoni, attraverso le seguenti linee operative, hanno siglato il protocollo qui allegato.
Sia nella fissazione di criteri relativi alle udienze preliminari e dibattimentali, sia nelle altre fasi, atteso che, analogamente al D.M. precedente – n. 140 del 20 luglio 2012 – anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati hanno convenuto sull’opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell’Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee, tenendo conto inoltre, con specifico riferimento ai processi a carico di minorenni, che:
- per gli imputati (ed i condannati) minorenni è assai frequente l’ammissione al gratuito patrocinio sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo famigliare, sia per la particolare procedura prevista dall’art 118 dpr 30 maggio 2002, n. 115;
- con la nuova disciplina non si è più riprodotta la riduzione “fino alla metà” per l’assistenza d’ufficio ai minori prevista dall’art 12.5 DM 140/12, mentre si è reintrodotto (aumentandolo) il rimborso forfettario per le spese nella misura del 15% del compenso totale;
- si è operato un indubbio innalzamento dei compensi per il dibattimento penale collegiale, quale è sempre quello minorile anche per reati di semplice accertamento (di competenza monocratica o del giudice di pace innanzi al Tribunale Ordinario);
- si è eliminata la diminuzione del 50% per i compensi in gratuito patrocinio (art 9.1), solamente in parte compensata dalla nuova formula dell’art 106 bis dpr 115/02 che prevede una riduzione per tale ipotesi del 30%;
- che il DM 10.3.2014 è stato approvato in esecuzione degli “articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) che prevede da un lato (comma 3) che “All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (….)” e dall’altro (comma 5) che “Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
In considerazione di tutto ciò si è ritenuto opportuno tener conto delle caratteristiche peculiari del processo minorile che risultano fortemente influenzate dalla presenza o meno dell’imputato. E se relativamente ai procedimenti con imputati assenti i procedimenti risultano spesso di facile definizione trattandosi per lo più di reati contro il patrimonio con istruttorie semplici, i processi con l’imputato minore presente richiedono da parte del difensore attività peculiari quali i colloqui con i genitori, con gli operatori dei servizi e anche l’istruttoria innanzi al GUP ha un andamento più articolato partecipando alla stessa anche altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi).
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno individuare delle ipotesi di base per i procedimenti con imputati assenti e privi di istruttoria, e pertanto di semplice e rapida definizione e delle ipotesi in aumento per i processi più complessi, fermo restando che per i procedimenti di maggiore complessità il giudice applicherà i criteri stabiliti dal DM 55/2014.
Inoltre mentre in materia civilistica la liquidazione giudiziale degli onorari è la regola ed il pagamento del quantum liquidato è a carico del soccombente, per lo più soggetto privato, in sede penale la liquidazione degli onorari ad opera del Giudice del T.M. riguarda l’attività professionale prestata dai difensori d’ufficio di tutti gli imputati sino al raggiungimento della maggiore età, ovvero dei maggiorenni “equiparati” come segue, ai fini della liquidazione, e di quelli ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati così come previsto rispettivamente dagli artt. 74, 117 e 116 del T.U. sulle Spese di Giustizia D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, in relazione ai quali il pagamento del quantum liquidato è a carico dello Stato indicato ai punti precedenti.
Si ribadisce comunque che i valori indicati nella Tabella allegata al protocollo saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida definizione
Allegati e link
- [DOWNLOAD] Protocollo Tribunale per i Minorenni




