Astensione dalle udienze – 17 luglio 2014
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano
considerato
che in più di un’occasione sia l’Unione delle Camere Penali che le Camere Penali territoriali hanno avvertito e denunciato la violazione del principio dell’oralità attraverso l’irragionevole e grave compressione dell’esercizio del diritto di difesa e della stessa autodeterminazione del difensore da parte della magistratura giudicante;
ricordato
in particolare che già con la delibera assembleare del 30 novembre 2013 – sottoscritta dai presidenti delle Camere Penali di Milano, Busto Arsizio, Como e Lecco, Monza, Sondrio, Varese e Voghera (e trasmessa – fra gli altri – ai Presidenti dei Tribunali all’interno dei quali ordinariamente operano gli iscritti delle varie Camere Penali appena elencate) si rilevava come sempre più spesso, il difensore venga invitato dal magistrato giudicante a prestare il consenso all’acquisizione degli atti nella prospettiva che a tale comportamento seguirà un trattamento sanzionatorio più favorevole per l’imputato, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (giustificazione a volte riportata nel portato motivazionale della sentenza) e che, invece, un trattamento più afflittivo conseguirà alla contraria scelta di assumere le prove nel contraddittorio fra le parti;
riscontrato
che tale ferma denuncia veniva ribadita con la delibera del 20 dicembre 2013, con cui la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane proclamava l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014, rilevando come …prende corpo un’insofferenza, talvolta aperta e rivendicata, verso l’attività difensiva, che si traduce nell’affermazione all’interno dei processi penali di prassi distorsive e comunque mortificanti, come quella di ammonire ( in taluni casi persino mettendolo a verbale) che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è subordinata al consenso dell’acquisizione degli atti di indagine preliminare …;
condivise e ribadite
le ragioni, poste a fondamento di tale iniziativa, di tutela del principio di oralità e dello stesso diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto;
osservato
che a fronte della denuncia reiterata di tali violazioni e nonostante la condivisione della necessità di una efficace tutela del principio dell’oralità e del contraddittorio – cui si riconnettono il rispetto e la tutela stessa della funzione difensiva – da parte della stessa magistratura in occasione di incontri di approfondimento e di riflessione su tali tematiche, continuano a registrarsi gravi accadimenti, analoghi a quelli sopra menzionati;
riscontrato
in particolare, che lo scorso 20 giugno, nell’ambito di un’udienza dibattimentale celebratasi avanti una Sezione penale del Tribunale di Milano, il presidente del Collegio ha affermato, a proposito dell’esame di testi della lista del pubblico ministero sulla cui audizione aveva insistito lo stesso organo dell’Accusa, che “Domande dei difensori? No (…) Credo che a questo punto oltre a riprendere il discorso, che non mi stancherò mai di ripetere, che secondo me quando in un processo si insiste a sentire dei Testi che si rilevano inutili ovviamente si può essere assolti, ma se si è condannati sicuramente il Tribunale ne tiene conto ai fini del comportamento processuale, e mi dispiace che sugli imputati a volte ricadano le scelte dei difensori”, con ciò violando, da un lato, l’autonoma determinazione del difensore nelle proprie scelte processuali, il quale deve essere libero di valutare l’opportunità o meno di svolgere il proprio controesame; e dall’altro, le norme che riconducono la commisurazione della pena esclusivamente a fattori ricollegati alla persona dell’imputato; ed inoltre mostrando un’assoluta non curanza per alcuni dei principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli del contraddittorio nella formazione della prova e dell’oralità e dell’immediatezza del giudizio;
che ad uno dei difensori che opportunamente rilevava come i testi fossero stati introdotti dal pubblico ministero, il quale aveva insistito per la loro citazione, il presidente rispondeva: “Sì per me riguarda tutti quanti, ovviamente ho fatto l’esempio del caso dei Difensori perché non posso condannare il Pubblico Ministero, mi sembra ovvio.”;
che, già in precedenza, lo stesso presidente aveva affermato, appena terminata la richiesta delle prove e dopo avere inutilmente sollecitato i difensori a consentire all’acquisizione di atti di indagine: “sappiate che se andate così, se andiamo avanti in questo modo, noi, siccome abbiamo interesse ad arrivare lucidi alla decisione, saremo molto diciamo conseguenti nel risparmiare i tempi su altre cose insomma. Cioé per me benissimo, li possiamo sentire … credo che perderemo solo tempo, comunque ognuno ha il diritto di fare quello che vuole”, anticipando una pericolosissima tendenza a considerare il naturale svilupparsi dell’istruttoria dibattimentale una perdita di tempo;
sottolineato
che è evidentemente un diritto del difensore quello di sentire un testimone nel dibattimento pubblico, una volta che l’imputato non abbia optato per riti alternativi, e che la scelta sul se sottoporre domande al teste rientra nelle strategie difensive dibattimentali e quindi nella attività propria della difesa e qualificante la funzione defensionale;
che non è accettabile che taluni giudici facciano ricadere sull’imputato conseguenze negative tanto gravi da essere abnormi per il fatto che il difensore ritenga di non voler derogare ad un diritto dell’imputato costituzionalmente garantito, ovvero quello di formazione della prova innanzi a colui che giudicherà la vicenda;
che il frequente richiamo ed il pressante invito ad una contrazione dei tempi di celebrazione dell’istruttoria, accompagnato dalla previsione di intemerati aumenti di pena in caso di condanna al fine di ottenere un consenso all’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, da un lato svilisce totalmente il ruolo del Giudice dibattimentale che dovrebbe essere il primo più geloso custode dei principi dell’oralità e del contraddittorio e comprime, dall’altro, la stessa libertà del difensore, quasi costretto a scelte difensive in conseguenza di inammissibili condizionamenti;
che al contrario il difensore deve poter optare per la strada in concreto più favorevole all’assistito, dopo aver consultato e vagliato lo spessore degli elementi di prova e le caratteristiche delle fonti di prova a disposizione, nonché le caratteristiche della complessiva vicenda processuale, senza dover in alcun modo presumere che le sue scelte – finalizzate all’assunzione delle prova nel contraddittorio fra le parti – possano incidere sulla quantificazione della pena eventualmente applicabile al proprio assistito;
preso atto
quindi che le segnalazioni agli uffici giudiziari sopra menzionate non hanno ottenuto lo scopo di neutralizzare i comportamenti già stigmatizzati in quanto lesivi dei principi del giusto processo e del diritto di difesa;
ritenuta
la gravità del fenomeno che il caso processuale riportato denuncia con evidenza e l’interesse generale volto ad un’effettiva tutela dei diritti e delle garanzie dell’imputato nel processo penale come sanciti dalla Carta costituzionale, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano;
delibera
l’astensione dalle udienze e da ogni attività in ambito penale, nel solo circondario del Tribunale di Milano, per il giorno 17 luglio 2014 ed indice per lo stesso giorno un’assemblea generale degli iscritti nella quale saranno dibattuti i temi che fondano le ragioni di tale protesta e prese le eventuali ed ulteriori decisioni del caso;
dispone
la trasmissione della presente delibera al
Presidente della Repubblica
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Giustizia
Consiglio Superiore della Magistratura
Presidente della Corte di Appello di Milano
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano
Presidente del Tribunale di Milano
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Presidente Ufficio Gip presso il Tribunale di Milano
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano
Presidente del Tribunale del Riesame di Milano
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano
Presidente ed alla Giunta dell’U.C.P.I.
Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane
Coordinamento delle Camere Penali della Lombardia Occidentale
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Consiglio Nazionale Forense
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Milano, 4 luglio 2014
Il segretario Il presidente
Avv. Antonella Calcaterra Avv. Salvatore Scuto




