Osservazioni in relazione alle Raccomandazioni in materia di interpretazione e traduzione nei processi penali
In relazione alle Raccomandazioni in materia di interpretazione e traduzione nei processi penali, rese note lo scorso 12 giugno 2014 dalla Corte d’appello e dal Tribunale (pubblicate sul sito della Corte d’appello nelle news), il Consiglio Direttivo formula le seguenti osservazioni:
- manca, prima ancora dell’accertamento in ordine alla conoscenza della lingua italiana, una specifica indicazione sul fatto che il giudice informi l’imputato del diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete/traduttore,
- se l’imputato straniero è presente, si prevede un sommario procedimento di verifica da parte del giudice che può essere ritenuto adeguato, mentre non lo è nella parte in cui si fa riferimento ad una conoscenza “parziale” della lingua, concetto assai poco comprensibile,
- se, viceversa, l’imputato straniero è assente, le Raccomandazioni prevedono la traduzione “solo nel caso in cui vi siano specifici e concreti elementi per ritenere che egli non comprende la lingua italiana”. Questa è di fatto una interpretazione che elude lo spirito della norma, la quale contempla una presunzione di conoscenza solo per l’imputato italiano. Per lo straniero, non è ammissibile che – in mancanza di elementi specifici – operi la medesima presunzione. Nel dubbio si deve tradurre. La Relazione del massimario della Cassazione sulle nuove norme (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_05_14.pdf) sottolinea come vi sia una presunzione relativa solo per il cittadino italiano; per lo straniero vi è un onere dell’AG di verificare se l’imputato parli la lingua del procedimento (secondo le prime interpretazioni l’onere andrebbe esteso anche all’indagato e quindi ai primi atti dell’indagine preliminare ad opera dell’AG – resta qualche dubbio sulla p.g. per attività di iniziativa). Ci si pone la domanda: l’accertamento va fatto solo se vi siano elementi dai quali emerga la non conoscenza oppure il giudice deve attivarsi per verificare se l’imputato conosca la lingua indipendentemente da una istanza di parte o dall’emergenza di elementi dai quali desumere la non conoscenza? I giudici del massimario optano per la seconda interpretazione, più in linea con l’art. 143 c.p.p., che, al terzo comma, prevede che il giudice possa disporre d’ufficio la traduzione di atti o parte di atti, escludendo la necessità di una specifica istanza dell’interessato. Del resto l’art. 2 par 4 della direttiva che ha imposto l’adozione del D. Lgs., prescrive agli Stati membri di “disciplinare un apposito procedimento finalizzato a tale accertamento” a carico dell’AG,
- la graduazione delle garanzie a seconda del tipo di sentenza è poco comprensibile. Anzi, in alcuni casi è profondamente sbagliata. Proprio per il decreto penale, che è il classico procedimento con fascicolo “magro” e carenza di intervento difensivo, si dispone che la traduzione venga fatta per l’imputato straniero solo se emerga in modo certo che non comprende la lingua italiana. Ugualmente, la traduzione dei provvedimenti che dispongono una misura cautelare solo una volta verificata la sussistenza di elementi certi e specifici dai quali desumere la non conoscenza della lingua italiana capovolge l’idea di fondo delle nuove norme,
- non si dice nulla sul diritto all’assistenza gratuita di un interprete per colloqui difensivi, presentazione di richieste e memorie nel corso del procedimento. Quindi non ci sono limitazioni? La Relazione del massimario ipotizza che si possa far strada una interpretazione limitativa, altrimenti diventerebbe un onere insostenibile. Dobbiamo sottolineare che non può essere posto un limite né al numero di colloqui né al tipo e al numero di istanze e memorie.
Riteniamo, in conclusione, che le Raccomandazioni sopra analizzate debbano essere riviste per meglio adeguarle allo spirito della riforma e della direttiva europea. Chiediamo anche che Tribunale e Corte di Appello vogliano rivedere le liste degli interpreti a disposizione dell’AG, che troppe volte, nella nostra esperienza quotidiana, si mostrano inadeguati sia sotto il profilo della competenza linguistica sia della effettività nell’adempimento del loro mandato.
Milano, 25 giugno 2014
Il Consiglio Direttivo




