Riflessioni sull’ergastolo ostativo
Carcere di Opera
Prima e durante il convegno sull’ergastolo ostativo “L’inferno della speranza”, tenutosi ad Opera lo scorso 16 giugno, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con tutti i relatori (accademici, magistrati, avvocati, politici, appartenenti all’amministrazione penitenziaria, rappresentanti di associazioni, criminologi) sulla opportunità di condividere una proposta unitaria di modifica della situazione normativa attuale che rende possibile l’”ergastolo senza scampo”. Tutti hanno condiviso la sua inaccettabilità e tutti, seppure con sfumature diverse, hanno nella sostanza apprezzato la proposta che riteniamo di fare e di divulgare a tutti i possibili interessati.
Essa riprende, in prima battuta, quella presentata dal tavolo 16 degli Stati generali dell’esecuzione penale e prevede che lo sbarramento ai benefici penitenziari dell’ostatività possa essere superato attraverso una condotta alternativa rispetto alla collaborazione effettiva, impossibile o irrilevante. Condotta che deve connotarsi in termini di “concreta condotta riparativa in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termine di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita”.
In seconda istanza, riteniamo in ogni caso che i tempi siano maturi perché il meccanismo dell’ostatività sia eliminato almeno con riferimento alla liberazione condizionale, il cui accesso per i condannati all’ergastolo, previsto dopo 26 anni di espiazione della pena, già di per sé pone il beneficio in termini di necessaria revisione della idoneità della pena alla propria funzione rieducativa, in applicazione del right to hope che la Corte EDU esige caratterizzi qualsiasi pena conforme ai principi convenzionali.
Entrambe le strade consentiranno finalmente alla magistratura di sorveglianza di esercitare la propria funzione di valutazione individualizzata del detenuto e del suo percorso trattamentale, senza essere vincolata da automatismi che ne sviliscono il compito essenziale rispetto alla concreta applicazione del principio della funzione rieducativa della pena.
Il Consiglio Direttivo




