Statuto


CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA

STATUTO

 

Art. 1) Costituzione e sede

E’ costituita un’Associazione denominata ‘‘Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia”, con sede in Milano.

L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo dell’Associazione

Scopo dell’Associazione è quello di:

a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, e ciò al fine di garantire che:

-               la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del procedimento e del processo come esercizio di funzione costituzionalmente garantita ai fini di un equilibrato esercizio della Giurisdizione;

-               si assicuri la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento e del processo, anche con riferimento ai poteri di indagine che la legge conferisce alle parti processuali ed al diritto di raccogliere, indicare ed ottenere l’acquisizione di elementi di prova;

-               la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e del processo anche con riferimento alla libertà del difensore ed alla sua autonomia;

-               la difesa sia assicurata ai non abbienti siano essi accusati o vittime di reato, verificando la funzionalità del servizio fornito dallo Stato allo scopo di rilevare le eventuali carenze e di adottare ogni opportuna iniziativa per eliminarle;

b) stabilire rapporti di collaborazione con le altre Associazioni ed altre Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;

c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione del difensore penale;

d) promuovere gli studi e le iniziative e sostenere le riforme volte a migliorare la Giustizia penale e l’Ordinamento giudiziario.

Art. 3) Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio è costituito:

-               dalle quote di associazione;

-               dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa;

-               dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale;

-               dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati;

-               dalla Rivista “Il Foro Ambrosiano”;

-               dai beni strumentali.

Art. 4) Attività dell’Associazione

Le attività che l’Associazione potrà svolgere per il perseguimento dei propri scopi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

a) attività culturali: partecipazione e promozione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti – inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali e comunque di interesse dei Soci;

b)  attività associativa: promozione di incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di eventi, festività, ricorrenze ed altro;

c) attività di formazione: partecipazione e promozione di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare nelle Scienze giuridiche penali; costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca;

d) attività editoriale: pubblicazione di riviste e bollettini, di atti di convegni e di seminari, di studio e di ricerche;

e) iniziative ricreative: promozione di pranzi sociali, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali;

f) attività sportive: creazione di gruppi sportivi nei settori più congegnali all’Associazione.

L’Associazione potrà svolgere inoltre qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 5) Requisiti dei Soci

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli Albi professionali i quali esercitino con continuità la professione in campo penale nel Distretto della Corte d’Appello di Milano e non siano iscritti ad altre Camere Penali, nonché i praticanti avvocati iscritti nei Registri degli Ordini appartenenti al Distretto della Corte d’Appello di Milano che svolgano il praticantato presso un avvocato che eserciti con continuità la professione in campo penale.

Qualora uno dei requisiti richiesti non sussista al momento dell’iscrizione il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere, o di sospendere l’iscrizione se l’impedimento è temporaneo. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, l’interessato può proporre reclamo al Comitato dei Saggi che deciderà secondo quanto disposto nell’art. 24.

Qualora uno dei requisiti venga meno, il Consiglio direttivo provvede a darne comunicazione al Comitato dei Saggi che deciderà secondo quanto disposto nell’art. 24.

 Art. 6) Doveri dei Soci

L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Il Socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Il Socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7) Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio si verifica per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 5 nonché per il mancato pagamento della quota associativa di cui all’art. 6, comma 3.

In tutti questi casi il Consiglio Direttivo provvede a darne comunicazione al Comitato dei Saggi, che provvederà ai sensi dell’art. 24.

Art. 8) Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci e il suo Presidente;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Segretario del Consiglio Direttivo;

e) il Tesoriere del Consiglio Direttivo;

f)  il Comitato dei Saggi;

g) il Comitato Scientifico.

Art. 9) Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 luglio. Essa viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, corredata degli argomenti all’ordine del giorno. Essa:

a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ “ordine del giorno”;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c)  stabilisce l’ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;

d) elegge il Presidente dell’Assemblea;

e) elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo;

f) elegge ogni biennio i membri del Comitato dei Saggi;

g) elegge i delegati per partecipare al Congresso dell’Unione delle Camere penali italiane;

h)  delibera su quanto contemplato dall’art. 13.

Art. 10) Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci ogni qualvolta:

a) la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve essere effettuata da parte del Presidente del Consiglio Direttivo medesimo, il quale deve corredare la richiesta degli argomenti all’ordine del giorno;

b) la convocazione sia richiesta da parte di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, i quali, in tal caso, devono corredare detta richiesta degli argomenti all’ordine del giorno;

c) la convocazione sia richiesta con domanda motivata da almeno il 10% dei Soci.

Art. 11) Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea, con relativo “ordine del giorno”, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione - sette giorni prima della data fissata - presso la sede della Camera Penale, o mediante mezzo telematico.

La convocazione dell’Assemblea di cui all’art. 16, comma 1, deve intervenire almeno trenta giorni liberi prima dalla data fissata.

Art. 12) Partecipazione all’Assemblea

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di due Soci. Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea, prima di dar corso ai lavori.

Prima dell’espressione del voto la regolarità delle deleghe verrà verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dai componenti presenti del Consiglio Direttivo.

Per le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.

Art. 13) Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea è l’unico Organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti, che tuttavia non possono essere inferiori al 15% degli iscritti.

In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.

Le delibere dell’Assemblea debbono essere rese pubbliche mediante affissione, o altra idonea modalità - entro sette giorni - presso la sede della Camera Penale.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da nove membri, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5.

Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i Soci che siano iscritti all’Associazione da almeno un anno solare anteriore alla data delle elezioni e che abbiano versato la quota associativa.

Risulteranno eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di egual numero di suffragi per l'ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio iscritto alla Camera Penale con maggior anzianità di iscrizione alla Camera penale.

In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri - con un massimo di tre - risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva ricoperta in altri Organi rappresentativi della categoria forense, con la funzione di Parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo nel corso del mandato risultasse eletto ad una delle cariche indicate nel comma che precede, o al verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità, dovrà optare per una delle due cariche, entro un mese.

Il Socio che ricopre cariche in altri Organi rappresentativi e viene eletto nel Consiglio Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni a partire dalla data di promulgazione dei risultati salvo quanto stabilito all’art. 16 c. 2 e non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

La carica si considera esercitata se il Socio ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Direttivo per almeno un anno in qualsiasi fase dei due precedenti bienni.

Art. 15) Elezione del Consiglio Direttivo: la Commissione elettorale

L’Assemblea, per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali, nomina una Commissione elettorale composta di tre membri, scelti tra gli iscritti, e indica due membri supplenti.

Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Il Presidente della Commissione elettorale nomina il sostituto scegliendolo tra i membri supplenti e seguendo il criterio di anzianità di iscrizione alla Camera penale. I membri della Commissione elettorale curano la pubblicazione presso la Segreteria della lista dei candidati e anche disgiuntamente presiedono alle operazioni di voto assicurandone il regolare svolgimento.

La Commissione elettorale effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e provvede alla proclamazione degli eletti, decorso il termine di cui all’ultimo comma del presente articolo.

La Commissione elettorale decide su ogni controversia riguardante le operazioni di voto e la validità dei voti espressi.

Ciascun Socio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, potrà:

a) controllare le schede elettorali, che a tal fine resteranno depositate presso la sede della Camera Penale per i tre giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni elettorali;

b) proporre reclamo - entro il termine di cui alla lett. a) - alla Commissione Elettorale, precisando le ragioni della doglianza che, a pena di inammissibilità, dovrà riguardare la validità o la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero i risultati dello scrutinio nel solo caso in cui l’eventuale accoglimento del reclamo possa modificare l’elenco degli eletti. La Commissione elettorale decide - con provvedimento inoppugnabile - entro due giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a).

Art. 16) Elezioni del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea che indice le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata almeno 30 giorni liberi prima della scadenza del biennio di cui al penultimo comma dell’art. 14 e le elezioni dovranno tenersi almeno 15 giorni liberi prima di detta scadenza.

I neo eletti subentrano nella carica non oltre il medesimo termine di scadenza; dopo la promulgazione dei risultati e fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica, il Consiglio Direttivo uscente opera limitatamente agli affari ordinari.

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo i Soci che siano iscritti all’Associazione da   almeno due anni solari consecutivi anteriori alla data delle elezioni, che pertanto abbiano versato la quota dei due anni precedenti a quelli in cui si tengono le elezioni, e che abbiano presentato la propria candidatura entro la conclusione dell’Assemblea che indice le elezioni.

Art. 17) Riunioni del Consiglio Direttivo e sua presidenza

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; nomina altresì i componenti del Comitato Scientifico scelti fra gli iscritti all’Associazione che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo si provvede in caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta al bimestre, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno 5 dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere pubblicate sul sito della Camera Penale.

Art. 18) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

-              presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione;

-              attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;

-              stabilisce, per ogni anno sociale, il programma di lavoro;

-              provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;

-              sottopone entro il 31 luglio di ogni anno all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

Per l'espletamento delle attività organizzative il Consiglio Direttivo può dotarsi di un Ufficio di segreteria.

Art. 19) Il Presidente dell’Assemblea dei Soci

Il Presidente dell’Assemblea viene eletto, per la durata di due anni, con il voto di maggioranza dei Soci presenti alla Assemblea di cui all’art. 9. La carica di Presidente dell’Assemblea è incompatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto e con qualsiasi altra carica ricoperta in Organi rappresentativi della categoria forense, o con la funzione di Parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato.

Il Socio che si trova nella condizione di incompatibilità di cui sopra e viene eletto Presidente dell’Assemblea deve optare per una delle due cariche. Il Presidente, dopo la sua elezione, provvede a nominare un Vice  - Presidente ed un Segretario. Il Vice Presidente svolge l’attività di Presidente dell’Assemblea dei Soci in caso di indisponibilità temporanea del Presidente a presenziare all’Assemblea medesima.

 Il Segretario cura la diffusione dell’ordine del giorno, redige il verbale dell’assemblea e ne cura altresì la pubblicazione.

Il Presidente dell’Assemblea:

-              presiede e dirige l’Assemblea, controllando il suo corretto funzionamento, nonché il regolare svolgimento delle operazioni di voto;

-              convoca l’assemblea ordinaria dei Soci nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 9 e 11 del presente Statuto;

-               convoca l’Assemblea straordinaria dei Soci nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 10 e 11 del presente Statuto; evidenzia al Consiglio Direttivo eventuali problematiche di particolare rilevanza comunicategli dai Soci, anche singolarmente, fuori dall’Assemblea, e anche a questo scopo partecipa o ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Art. 20) Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in Giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esemplificativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.

Art. 21) Compiti del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 22) Compiti del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo

Il Segretario:

- compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci;

-               provvede alla corrispondenza;

-               organizza le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone i relativi verbali;

-               è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;

-               coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari;

-               controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;

-               cura la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 Il Tesoriere:

-               controlla il pagamento delle quote sociali;

-               provvede al mantenimento della contabilità;

-              effettua su delega del Presidente tutte le operazioni di gestione che competono al Presidente.

Art. 23) - Denominazione “Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli”

L’Associazione, per la promozione ed il conseguimento dei propri scopi, potrà utilizzare, in aggiunta alla propria, la denominazione “Centro Studi Giuridici Sergio Ramajoli”.

L’utilizzo di tale denominazione - che si identifica con l’attività dell’Associazione - è limitato ad iniziative promosse, coordinate e svolte nell’interesse dell’Associazione.

Art.24) - Il Comitato dei Saggi

Il Comitato dei Saggi, composto da tre membri di nomina assembleare, a richiesta di singoli colleghi, fornisce pareri in materia di:

-              eventuali problemi interpretativi delle delibere di astensione dalle udienze;

-              ragioni poste a fondamento di eventuali richieste di esonero dall’astensione.

Il Comitato dei Saggi delibera in ordine all’esistenza dei requisiti del Socio nel caso di cui all’art. 5 e alla perdita della qualità di Socio, nei casi di cui all’art. 7, previa informativa all’interessato che, nei dieci giorni successivi, può rimuovere la condizione ostativa, chiedere di essere sentito personalmente, ovvero far pervenire proprie osservazioni. In caso di impedimento, dimissioni o in ragione di qualsiasi altra causa di cessazione dall’incarico di uno o più componenti del Comitato dei Saggi, l’Assemblea provvede alla relativa sostituzione.

Art. 25) Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto fino a 10 membri, svolge funzioni di supporto tecnico all’Associazione, sotto la supervisione e l’indirizzo del Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 lett. a), c), d).

I membri del Comitato Scientifico rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e la loro nomina potrà essere da quest’ultimo revocata per giustificati motivi.

Il Comitato Scientifico, fermi restando i limiti di cui al primo comma, potrà, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, rivolgersi anche a persone fisiche o giuridiche estranee all’Associazione. Ogni spesa dovrà essere previamente autorizzata dal Presidente o dal Tesoriere del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico possono avere od assumere cariche in altri Organi rappresentativi della categoria forense e decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26) Remunerazione delle cariche sociali

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese esclusivamente a favore dei Soci che verranno delegati a rappresentare l’Associazione in occasione dei Congressi dell’Unione.

Art. 27) Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Disposizione transitoria:

Lo statuto con le modifiche approvate viene applicato dal giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria.

 

Milano, 29 novembre 2017